Lo Studio Manna è stato riconosciuto dall’Ente Nazionale per il Microcredito come Tutor per l’istruttoria e la redazione delle richieste di finanziamento agevolato a favore di Imprese Artigiane, Commerciali, Di Servizi, Turistiche e di Semplici Privati Cittadini tramite Microcredito Sociale.

Grazie a questo ambizioso traguardo, lo Studio potrà guidare piccole e medie imprese a realizzare investimenti e idee imprenditoriali anche a chi è impossibilitato ad accedere al credito per mancanza di garanzie.

Lo strumento del Microcredito Nazionale è fondo attivo tutto l’anno che permette di richiedere finanziamenti agevolati per un importo massimo di € 25.000. Lo Studio è a disposizione per ogni qualsivoglia ulteriore informazione.


La riapertura della rottamazione dei carichi 2016 è definitiva. Con la conversione in Legge del D.L. 148/2017, in corso di pubblicazione, tutti i soggetti che non hanno presentato la domanda entro il 21 aprile scorso possono accedere alla sanatoria dei carichi affidati tra il 2000 e il 2016 trasmettendo un apposito modulo entro il 15 maggio 2018. In questi casi, però, le rate si riducono a 3, di cui l’80% da pagare entro fine 2018. Accanto a questa, si stabilizza la rimessione in termini dei soggetti che hanno saltato le rate di luglio e settembre della vecchia procedura e di quelli che si sono visti rigettare la domanda per non avere pagato tutte le rate scadute a fine 2016. Da ultimo, la definizione si arricchisce dei carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Per tutti gli interessati, la scadenza dell’istanza è il 15 maggio 2018.


Oggi scade il termine per il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale. I contributi “fissi”, calcolati nei limiti del minimale, sono infatti versati alle scadenze canoniche del 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018. Per quanto riguarda gli acconti, invece, i termini sono quelli previsti per il versamento dell’Irpef a titolo di primo e secondo acconto 2017, mentre il saldo conseguirà alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2018. Il calcolo degli acconti dovuti per l’anno 2017 dagli iscritti alla gestione dei commercianti e a quella degli artigiani prende in considerazione in via provvisoria tutti i redditi di impresa indicati nella dichiarazione 2016, al netto delle eventuali perdite pregresse. Il calcolo dei contributi deve tenere conto del minimale di reddito (15.548 euro per l’anno 2017) che origina l’importo dei contributi “fissi” comunque dovuti e del massimale che varia a seconda della data di prima iscrizione alla gestione artigiani o commercianti. Rispetto al previgente regime che esonerava gli artigiani e i commercianti aderenti al regime agevolato dal pagare i contributi fissi assoggettando all’aliquota contributiva tutto il reddito prodotto, la Legge di Stabilità 2016 ha invece previsto una riduzione del 35% sui contributi dovuti. Pertanto, sul reddito forfettariamente determinato sulla base dei parametri allegati alla L. 208/2015, si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%.


L’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute richiede un maggiore rigore nella tenuta della contabilità Iva. L’articolo 4, D.L. 193/2016 prevede, a decorrere dal 2017, l’obbligo della comunicazione trimestrale dei dati relativi sia alle fatture di vendita che a quelle di acquisto e precisamente: i dati identificativi del soggetto che ha emesso la fattura e del cliente/committente, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e tipologia dell’operazione. Sostanzialmente si tratta dei dati risultanti dalle registrazioni effettuate ai fini dell’Iva. Oltre ai dati delle fatture, l’articolo 4, D.L. 193/2016 prevede anche la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni Iva. I dati devono essere inviati sia se dalla liquidazione emerge un debito che se emerge un credito. Si ricorda che questo nuovo adempimento non incide sulla periodicità delle liquidazioni Iva che resta, quindi, invariato. Coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile devono, quindi, provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento; coloro che, invece, hanno optato per la liquidazione trimestrale continueranno a versare l’imposta entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. La liquidazione deve essere trasmessa all’Agenzia entro il secondo mese di ciascun trimestre. Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti; tuttavia l’esonero viene meno se questi hanno registrato fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge (ad esempio banche o medici che ricevono servizi di pulizia da imprese).


Pronto il modello di adesione per la rottamazione dei ruoli. Equitalia ha inviato ieri agli uffici periferici il prospetto accompagnato dalle istruzioni alla compilazioni. E già da ieri sera sono stati resi disponibili sul portale www.gruppoequitalia.it i 4 prospetti del modello di adesione e le modalità di presentazione. Per ridurre gli adempimenti dei contribuenti interessati alla definizione agevolata delle cartelle l’istanza potrà essere presentata all’agente pubblico della riscossione anche attraverso la posta elettronica certificata (pec). Chi sceglierà la pec dovrà necessariamente allegare anche una copia del documento di identità. La domanda dovrà essere inviata a Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (il termine del 22 cade di domenica) ed entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 193/2016) sarà Equitalia a comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento. Tre le dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte se si vogliono chiudere i conti con Equitalia, tutte e tre riportate nella seconda pagina del modello. La prima è quella sulle modalità di pagamento: unica soluzione oppure in 2, 3 o 4 rate. La seconda dichiarazione da rilasciare è quella di voler rinunciare, con l’adesione alla definizione agevolata, ai giudizi pendenti. Infine con la sottoscrizione dell’ultima dichiarazione si sottoscrive, anche ai fini penali, la veridicità dei dati riportati nel modello.


La Legge di Stabilità 2016 ha finalmente fatto chiarezza relativamente ai regimi agevolati, sostituendo, di fatto, il regime dei minimi e il regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità dell’anno precedente, con un nuovo regime forfettario.

Pertanto, da quest’anno tale regime resta l’unica alternativa al regime ordinario.

Resta inteso che il regime dei minimi resta in vigore, per coloro che vi hanno aderito, fino alla naturale scadenza prevista.

Vediamo, in dettaglio, chi può aderire a questo regime e quali vantaggi e svantaggi comporta.

Possono aderire a questo regime agevolato le persone fisiche che nell’anno solare precedente:

  1. abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori alle soglie previste dalla legge che variano in funzione del codice ATECO dell’attività svolta (vedi tabella in calce). Nel caso di più attività svolte si fa riferimento all’attività con il limite più elevato. Rispetto al precedente regime forfettario tali soglie sono state ampliate.

  2. abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente, o assimilato, non superiori a 5.000 Euro lordi.

  3. presentino al 31.12 un costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 Euro. I beni ad uso promiscuo rientrano al 50% in tale calcolo dove, tuttavia, non vanno considerati i beni immobili e i beni di costo non superiore a 516,46 Euro.

  4. non abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati (per esempio la pensione) superiore a 30.000 Euro lordi.

Non sono previsti, pertanto, limiti di età o vincoli di durata rappresentando quindi un’opportunità anche per coloro che hanno avviato da anni l’attività ma rispettano comunque i limiti su indicati.

Sono esclusi da tale regime le attività con regime speciale ai fini IVA, le attività con regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito (ad es. cessioni di generi di monopolio), i soggetti che detengono contestualmente quote in società di persone, di associazioni professionali e/o srl “trasparenti”.

Le esemplificazioni per chi aderisce a tale regime sono molteplici.

Si passa dall’esonero del versamento dell’IVA e dell’IRAP all’esclusione dagli studi di settore. Genericamente possiamo dire che il contribuente che opta per tale regime gode, inoltre, di una serie di semplificazioni burocratiche.

Ai fini del pagamento delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando un coefficiente di redditività stabilito per legge e specifico, al pari delle soglie di ricavi, del codice ATECO dell’attività in oggetto (vedi tabella in calce). A tale importo verranno inoltre scomputati i contributi previdenziali personali versati. A tale reddito imponibile si applicherà un’imposta sostitutiva con aliquota fissa pari al 15%. Pertanto nel computo del reddito imponibile non trovano alcun riscontro le fatture passive relative ai costi sostenuti.

Ulteriore agevolazione prevista, per i contribuenti che intraprendono una nuova attività optando per tale regime, è la sensibile riduzione di tale imposta sostitutiva che per i primi cinque anni di attività sarà pari al 5%. Godono di questa agevolazione i contribuenti che, come detto, avviano l’attività nel corso dell’anno 2016 ed inoltre:

  1. non hanno esercitato attività nei tre anni precedenti, anche in forma associata o familiare;

  2. l’attività non sia una mera continuazione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente;

  3. qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti nell’anno precedente non sia superiore a quelli previsti per il regime forfettario.

Possono usufruire di tale agevolazione anche i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2015, ma solo per le successive quattro annualità (fino al 2019). Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono usufruire dell’agevolazione prevista per lo start-up anche coloro che hanno applicato il regime dei contribuenti minimi. Tuttavia l’applicazione dell’aliquota del 5% varrà solo per gli anni mancanti al raggiungimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

Anche sul fronte INPS sono state previste delle agevolazioni per coloro che optano per il regime forfettario. Infatti tali contribuenti possono godere di una riduzione del 35% dei contributi relativi alla gestione artigiani e commercianti. Tale riduzione vale tanto sui contributi trimestrali fissi che su quelli a percentuale eccedenti il minimale.

Conviene particolarmente ai contribuenti che si rivolgono ai consumatori finali

Certezza dell’aliquota di imposta

Riduzione dei contributi INPS e quindi minori costi fissi

Minori adempimenti burocratici

Assenza degli studio di settore

Utile per attività che non comportano grossi costi fissi e/o investimenti iniziali rilevanti

Particolarmente conveniente per chi avvia una nuova attività

Per chi si rivolge alle aziende, la mancata applicazione dell’IVA comporta una diminuzione dei prezzi applicati

Si perdono detrazioni familiari ed eventuali detrazioni relative, per esempio, a ristrutturazioni o spese mediche.

La riduzione dell’INPS comporta una riduzione dei contributi versati utili per il calcolo della pensione

L’effettiva aliquota di tassazione nel regime ordinario non sempre è superiore al 15%

Alcune piccole attività già possono godere dell’esenzione IRAP

Non è possibile detrarre le spese sostenute

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