Affrancamento, niente ravvedimento per chi omette di pagare la prima rata

Orientamenti favorevoli ai contribuenti, tranne che in caso di ritardi sul primo o unico versamento dell’imposta sostitutiva. L’originaria

Orientamenti favorevoli ai contribuenti, tranne che in caso di ritardi sul primo o unico versamento dell’imposta sostitutiva. L’originaria facoltà disciplinata dagli articoli 5 e 7, L. 448/2001 è stata riproposta dall’articolo 1, commi 997 e 998, L. 205/2017. La scadenza di versamento per la prima o unica rata della sostitutiva dell’8% è il 2 luglio, ed entro tale data deve essere asseverata anche la perizia giurata di stima per conto di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. La Cassazione è stata “comprensiva” verso gli errori dei contribuenti, a eccezione dell’ipotesi in cui vi sia un tardivo od omesso versamento della prima o unica rata. Se, infatti, le rate successive possono essere oggetto di ravvedimento operoso, la prima rata non è ravvedibile e il mancato rispetto dei termini inficia l’opportunità. È oramai chiarito, invece, che il valore di perizia non obbliga il cedente a vendere “almeno” a tale corrispettivo, essendo possibile che la cessione avvenga a valori inferiori, senza rilievo fiscale per la minusvalenza ma anche senza che ciò determini, come preteso in passato dalle Entrate, una rinuncia all’affrancamento.