In caso di separazione e assegnazione dell’abitazione a uno dei due coniugi, l’altro è comunque tenuto al pagamento della propria quota di tasse sulla casa. Lo precisa la Corte di Cassazione con sentenza n. 2675 del 10 febbraio 2016. Dopo una battaglia legale e diversi pronunciamenti, la Cassazione ha infine stabilito che l’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o divorzio riconosce al coniuge un “atipico” diritto personale di godimento e non un diritto reale. Non è quindi ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta comunale sull’immobile.

In pratica, se la casa di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata ad uno dei due in seguito a separazione legale, ciò non esime entrambe le parti dal corrispondere le imposte dovute sull’immobile a titolo di comproprietari.


Sono in arrivo, dall’Inps, buste arancioni a casa dei lavoratori del settore privato. Si tratta dell’estratto conto contributivo con una simulazione della pensione futura. Verranno inviate a circa sette milioni di lavoratori che non hanno mai utilizzato il portale online dell’Istituto “la mia pensione” per conoscere la propria situazione previdenziale. Le buste inizieranno ad essere recapitate da metà aprile e conterranno, oltre all’estratto conto previdenziale e la simulazione della pensione personale, anche un invito a richiedere lo Spid, il nuovo sistema pubblico di identità digitale per accedere a tutti i servizi online dell’Inps e in prospettiva di tutte le amministrazioni.


Al via la nuova agevolazione per i maxi ammortamenti calcolati al 140%. Dopo le prime risposte giunte dall’Agenzia delle entrate e la lettura delle istruzioni al modello Unico, sono stati superati quasi per intero i dubbi concernenti l’applicazione delle nuove regole. Le prime indicazioni riguardano i soggetti interessati, dove sussistevano alcuni dubbi riguardanti i soggetti minori. Infatti, il testo normativo è chiaro nel comprendere nell’ambito soggettivo i titolari sia di reddito d’impresa, sia di lavoro autonomo e di non dare rilevanza alcuna al tipo di contabilità adottata. Ciò che invece creava qualche perplessità era l’efficacia della norma con riguardo ai soggetti minori. L’Agenzia delle entrate sul punto ha però risolto i dubbi. Uno stop è stato affermato con riguardo ai forfettari. Passando invece al lato oggettivo dell’agevolazione è intervenuto il chiarimento in tema di beni di valore inferiore ai 516 euro. Il comma 5 dell’art. 102 prevede che: «Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute». L’amministrazione finanziaria ha sostenuto che l’agevolazione si applica anche ai beni «ammortizzabili» nella misura del 100% e che l’importo deducibile in tale caso è quello che risulta dalla somma del costo di acquisizione e della maggiorazione del 40%. In tal modo si applica in via ordinaria l’articolo 102, comma 5, Tuir senza che la maggiorazione (che opera «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento») influisca sul limite di 516,46 euro previsto dalla norma richiamata.


La Legge di Stabilità 2016 ha finalmente fatto chiarezza relativamente ai regimi agevolati, sostituendo, di fatto, il regime dei minimi e il regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità dell’anno precedente, con un nuovo regime forfettario.

Pertanto, da quest’anno tale regime resta l’unica alternativa al regime ordinario.

Resta inteso che il regime dei minimi resta in vigore, per coloro che vi hanno aderito, fino alla naturale scadenza prevista.

Vediamo, in dettaglio, chi può aderire a questo regime e quali vantaggi e svantaggi comporta.

Possono aderire a questo regime agevolato le persone fisiche che nell’anno solare precedente:

  1. abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori alle soglie previste dalla legge che variano in funzione del codice ATECO dell’attività svolta (vedi tabella in calce). Nel caso di più attività svolte si fa riferimento all’attività con il limite più elevato. Rispetto al precedente regime forfettario tali soglie sono state ampliate.

  2. abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente, o assimilato, non superiori a 5.000 Euro lordi.

  3. presentino al 31.12 un costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 Euro. I beni ad uso promiscuo rientrano al 50% in tale calcolo dove, tuttavia, non vanno considerati i beni immobili e i beni di costo non superiore a 516,46 Euro.

  4. non abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati (per esempio la pensione) superiore a 30.000 Euro lordi.

Non sono previsti, pertanto, limiti di età o vincoli di durata rappresentando quindi un’opportunità anche per coloro che hanno avviato da anni l’attività ma rispettano comunque i limiti su indicati.

Sono esclusi da tale regime le attività con regime speciale ai fini IVA, le attività con regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito (ad es. cessioni di generi di monopolio), i soggetti che detengono contestualmente quote in società di persone, di associazioni professionali e/o srl “trasparenti”.

Le esemplificazioni per chi aderisce a tale regime sono molteplici.

Si passa dall’esonero del versamento dell’IVA e dell’IRAP all’esclusione dagli studi di settore. Genericamente possiamo dire che il contribuente che opta per tale regime gode, inoltre, di una serie di semplificazioni burocratiche.

Ai fini del pagamento delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando un coefficiente di redditività stabilito per legge e specifico, al pari delle soglie di ricavi, del codice ATECO dell’attività in oggetto (vedi tabella in calce). A tale importo verranno inoltre scomputati i contributi previdenziali personali versati. A tale reddito imponibile si applicherà un’imposta sostitutiva con aliquota fissa pari al 15%. Pertanto nel computo del reddito imponibile non trovano alcun riscontro le fatture passive relative ai costi sostenuti.

Ulteriore agevolazione prevista, per i contribuenti che intraprendono una nuova attività optando per tale regime, è la sensibile riduzione di tale imposta sostitutiva che per i primi cinque anni di attività sarà pari al 5%. Godono di questa agevolazione i contribuenti che, come detto, avviano l’attività nel corso dell’anno 2016 ed inoltre:

  1. non hanno esercitato attività nei tre anni precedenti, anche in forma associata o familiare;

  2. l’attività non sia una mera continuazione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente;

  3. qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti nell’anno precedente non sia superiore a quelli previsti per il regime forfettario.

Possono usufruire di tale agevolazione anche i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2015, ma solo per le successive quattro annualità (fino al 2019). Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono usufruire dell’agevolazione prevista per lo start-up anche coloro che hanno applicato il regime dei contribuenti minimi. Tuttavia l’applicazione dell’aliquota del 5% varrà solo per gli anni mancanti al raggiungimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

Anche sul fronte INPS sono state previste delle agevolazioni per coloro che optano per il regime forfettario. Infatti tali contribuenti possono godere di una riduzione del 35% dei contributi relativi alla gestione artigiani e commercianti. Tale riduzione vale tanto sui contributi trimestrali fissi che su quelli a percentuale eccedenti il minimale.

Conviene particolarmente ai contribuenti che si rivolgono ai consumatori finali

Certezza dell’aliquota di imposta

Riduzione dei contributi INPS e quindi minori costi fissi

Minori adempimenti burocratici

Assenza degli studio di settore

Utile per attività che non comportano grossi costi fissi e/o investimenti iniziali rilevanti

Particolarmente conveniente per chi avvia una nuova attività

Per chi si rivolge alle aziende, la mancata applicazione dell’IVA comporta una diminuzione dei prezzi applicati

Si perdono detrazioni familiari ed eventuali detrazioni relative, per esempio, a ristrutturazioni o spese mediche.

La riduzione dell’INPS comporta una riduzione dei contributi versati utili per il calcolo della pensione

L’effettiva aliquota di tassazione nel regime ordinario non sempre è superiore al 15%

Alcune piccole attività già possono godere dell’esenzione IRAP

Non è possibile detrarre le spese sostenute

Ti ricordo che puoi effettuare il download dell’articolo in pdf nell’area documenti del sito.


Il Ministero del Lavoro con Decreto  della direzione Politiche Attive n. 16 del 3  febbraio 2016, ha istituito l’incentivo denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.

Tale incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico. L’importo è  in funzione della classi di profilazione (che misura la difficoltà di inserimento del profilo) del giovane iscritto al programma e per territorio. Per i contratti a tempo indeterminato il bonus va da 3mila per i giovani con profilazione bassa a 12 mila euro per quelli con profilazione molto alta .

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal primo marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate.

L’incentivo è autorizzato ove sussistano le seguenti condizioni:

a. il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del Programma “Garanzia Giovani”;

b. il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all’inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.