La Legge di Stabilità 2016 ha finalmente fatto chiarezza relativamente ai regimi agevolati, sostituendo, di fatto, il regime dei minimi e il regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità dell’anno precedente, con un nuovo regime forfettario.

Pertanto, da quest’anno tale regime resta l’unica alternativa al regime ordinario.

Resta inteso che il regime dei minimi resta in vigore, per coloro che vi hanno aderito, fino alla naturale scadenza prevista.

Vediamo, in dettaglio, chi può aderire a questo regime e quali vantaggi e svantaggi comporta.

Possono aderire a questo regime agevolato le persone fisiche che nell’anno solare precedente:

  1. abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori alle soglie previste dalla legge che variano in funzione del codice ATECO dell’attività svolta (vedi tabella in calce). Nel caso di più attività svolte si fa riferimento all’attività con il limite più elevato. Rispetto al precedente regime forfettario tali soglie sono state ampliate.

  2. abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente, o assimilato, non superiori a 5.000 Euro lordi.

  3. presentino al 31.12 un costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 Euro. I beni ad uso promiscuo rientrano al 50% in tale calcolo dove, tuttavia, non vanno considerati i beni immobili e i beni di costo non superiore a 516,46 Euro.

  4. non abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati (per esempio la pensione) superiore a 30.000 Euro lordi.

Non sono previsti, pertanto, limiti di età o vincoli di durata rappresentando quindi un’opportunità anche per coloro che hanno avviato da anni l’attività ma rispettano comunque i limiti su indicati.

Sono esclusi da tale regime le attività con regime speciale ai fini IVA, le attività con regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito (ad es. cessioni di generi di monopolio), i soggetti che detengono contestualmente quote in società di persone, di associazioni professionali e/o srl “trasparenti”.

Le esemplificazioni per chi aderisce a tale regime sono molteplici.

Si passa dall’esonero del versamento dell’IVA e dell’IRAP all’esclusione dagli studi di settore. Genericamente possiamo dire che il contribuente che opta per tale regime gode, inoltre, di una serie di semplificazioni burocratiche.

Ai fini del pagamento delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando un coefficiente di redditività stabilito per legge e specifico, al pari delle soglie di ricavi, del codice ATECO dell’attività in oggetto (vedi tabella in calce). A tale importo verranno inoltre scomputati i contributi previdenziali personali versati. A tale reddito imponibile si applicherà un’imposta sostitutiva con aliquota fissa pari al 15%. Pertanto nel computo del reddito imponibile non trovano alcun riscontro le fatture passive relative ai costi sostenuti.

Ulteriore agevolazione prevista, per i contribuenti che intraprendono una nuova attività optando per tale regime, è la sensibile riduzione di tale imposta sostitutiva che per i primi cinque anni di attività sarà pari al 5%. Godono di questa agevolazione i contribuenti che, come detto, avviano l’attività nel corso dell’anno 2016 ed inoltre:

  1. non hanno esercitato attività nei tre anni precedenti, anche in forma associata o familiare;

  2. l’attività non sia una mera continuazione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente;

  3. qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti nell’anno precedente non sia superiore a quelli previsti per il regime forfettario.

Possono usufruire di tale agevolazione anche i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2015, ma solo per le successive quattro annualità (fino al 2019). Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono usufruire dell’agevolazione prevista per lo start-up anche coloro che hanno applicato il regime dei contribuenti minimi. Tuttavia l’applicazione dell’aliquota del 5% varrà solo per gli anni mancanti al raggiungimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

Anche sul fronte INPS sono state previste delle agevolazioni per coloro che optano per il regime forfettario. Infatti tali contribuenti possono godere di una riduzione del 35% dei contributi relativi alla gestione artigiani e commercianti. Tale riduzione vale tanto sui contributi trimestrali fissi che su quelli a percentuale eccedenti il minimale.

Conviene particolarmente ai contribuenti che si rivolgono ai consumatori finali

Certezza dell’aliquota di imposta

Riduzione dei contributi INPS e quindi minori costi fissi

Minori adempimenti burocratici

Assenza degli studio di settore

Utile per attività che non comportano grossi costi fissi e/o investimenti iniziali rilevanti

Particolarmente conveniente per chi avvia una nuova attività

Per chi si rivolge alle aziende, la mancata applicazione dell’IVA comporta una diminuzione dei prezzi applicati

Si perdono detrazioni familiari ed eventuali detrazioni relative, per esempio, a ristrutturazioni o spese mediche.

La riduzione dell’INPS comporta una riduzione dei contributi versati utili per il calcolo della pensione

L’effettiva aliquota di tassazione nel regime ordinario non sempre è superiore al 15%

Alcune piccole attività già possono godere dell’esenzione IRAP

Non è possibile detrarre le spese sostenute

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