Sanzione fino a 30 euro per chi non accetta i pagamenti con carte. Il meccanismo sanzionatorio utile a incentivare l’uso della “moneta di plastica” esiste già ed è previsto dal Codice penale in vigore. Si tratta dell’articolo 693 secondo cui «chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 30 euro». E per renderlo operativo anche nei casi di transazioni commerciali effettuate con la moneta elettronica si starebbe ragionando sull’ipotesi di calare la norma del codice penale (già depenalizzata a sanzione amministrativa) nel decreto legislativo esaminato la scorsa settimana da Palazzo Chigi e inviato in Parlamento per i pareri che attua la nuova direttiva sui servizi di pagamento nell’Unione europea e commissioni interbancarie sulle operazioni con carta di pagamento nota come Psd2 (payment services directive) e che nella sostanza riduce le commissioni interbancarie allo 0,3% sulle carte di credito e 0,2% su quelle di debito (ad esempio il bancomat) e ancora di più sui micropagamenti fino a 5 euro.


Una riduzione del 50% degli oneri contributivi per le assunzioni di giovani della durata di tre anni, con l’obiettivo di renderla stabile nel tempo. Questa la misura che il governo proporrà nella prossima legge di bilancio per contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile. Ad annunciarla il ministro del lavoro Poletti durante il question time andato in scena ieri alla camera.


Detrazione Iva ingabbiata nel «periodo di competenza»: dopo le modifiche apportate dal D.L. 50/2017, il diritto può essere esercitato soltanto con riferimento all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile, al più tardi nella corrispondente dichiarazione annuale. La stretta, che ha effetto a partire dalle fatture emesse e ricevute nel 2017 e non pregiudica, quindi, il recupero dell’imposta sugli acquisti 2015 e 2016, ancora possibile in base alla normativa precedente, è compatibile con la normativa Ue, anche se presenta alcune criticità che devono essere risolte applicando il principio di effettività del diritto. Sembra inoltre necessaria qualche correzione e integrazione sistematica.


Il datore che ricorre al contratto di lavoro a chiamata ha l’obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015) e di non superare le 400 giornate di utilizzo nel triennio. I canali di comunicazione delle prestazioni sono stati definiti dal D.M. del 27 marzo 2013 e illustrati dalla circolare del Lavoro n. 27/2013. Le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando il modello «Uni-Intermittente», da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici e indicando i dati identificativi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data di inizio e di fine della chiamata, comunque all’interno di un periodo massimo di 30 giorni. La mancata effettuazione della comunicazione preventiva della chiamata comporta una sanzione da 400 a 2.400 euro.


Dal 24 aprile 2017, Inail e Inps attesteranno la regolarità contributiva nel caso in cui, per i debiti nei loro confronti iscritti a ruolo dopo un invito a regolarizzare, si accerti che il debitore, entro il 21 aprile, abbia presentato all’agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del cosiddetto Decreto fiscale (D.L. 193/2016). Con la circolare Inail n. 18/2017 del 28 aprile e la circolare Inps n. 80/2017 di ieri, i due Istituti hanno dettato le prime istruzioni operative da applicare ai debitori che abbiano dichiarato di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, ricordando che costoro, fin dal quel momento, potranno ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), purché ricorrano anche tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla normativa per il rilascio del documento.


I distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e «gratta e vinci» sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi previsto dal D.Lgs. 127/2015. È ciò che emerge dalla risoluzione n. 44/E di ieri, con cui l’Agenzia delle entrate chiarisce gli adempimenti per i soggetti che vendono beni ed erogano servizi tramite vending machine. Il chiarimento era dovuto in quanto dal 1° aprile 2017 chi effettua cessioni di beni o di servizi tramite distributori automatici è tenuto alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate, proprio in funzione del D.Lgs. 127/2015.


Si amplia la categoria dei soggetti che potranno usufruire del bonus strumenti musicali nuovi, oltre agli iscritti del conservatorio anche gli studenti dei licei musicali. La domanda per usufruire del bonus sarà esente da bollo ma l’agevolazione copre l’acquisto di un solo strumento (ad esempio il piatto di una batteria) e non dei soli beni di consumo (le corde). Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 6/E/2017 dell’ Agenzia delle entrate sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017. La norma prevede che il bonus sia concesso una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale.


Un doppio avvio. Da sabato 1° aprile prende il via l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi incassati tramite distributori automatici. Tuttavia proprio ieri è arrivato un rinvio in extremis al 2018 per i dispositivi privi di porta di comunicazione. È stata tuttavia prevista una fiscalizzazione graduale delle vending machine, strutturata in una soluzione transitoria da utilizzare entro e non oltre la fine del 2022 e in una soluzione a regime, che sarà successivamente disciplinata con apposito provvedimento direttoriale. L’obbligo riguarderà inizialmente i distributori automatici dotati di apposita porta di comunicazione, già attiva o attivabile mediante un aggiornamento software, in grado di trasferire digitalmente le informazioni a un dispositivo atto a inviare i dati alle Entrate.


I voucher? Creano problemi più da morti che da vivi. Non c’è una disciplina transitoria, infatti, che regolamenti i prossimi 9 mesi durante i quali sarà possibile sfruttare i buoni acquistati fino al 17 marzo. Il D.L. 25/2017, che ha abrogato il lavoro accessorio (articoli da 48 a 50, D.Lgs. 81/2015), si è limitato a prevedere la possibilità del loro «utilizzo» fino al 31 dicembre, ma non si è preoccupato di precisare con quali regole. Diverse le criticità conseguenti, a partire dal dubbio se sopravviva o meno la comunicazione preventiva assistita dalla sanzione da 400 a 2.400 euro. A evidenziarlo è la Fondazione studi consulenti del lavoro nel parere n. 2/2017. Il problema che pone la Fondazione è di carattere gestionale: con la disciplina abrogata, come vanno gestiti i voucher richiesti al 17 marzo nei rimanenti nove mesi del 2017? Una criticità non di poco conto, per la Fondazione, perché «ci si troverà di fronte alla necessità di gestire un rapporto di lavoro privo di una disciplina propria. Anzi, senza regola alcuna». Serve una norma di raccordo. Secondo l’Inps, che ieri ha dato notizia della novità con un messaggio su internet, dal 17 marzo «non è più consentito l’acquisto dei buoni» e fino «al 31 dicembre 2017 sarà possibile la “riscossione”» di quelli acquistati prima del 17 marzo. Sono indicazioni che contribuiscono a confondere le idee.


Con la circolare n. 61/2017 di ieri arrivano ulteriori chiarimenti dell’Inps sul nuovo bonus da 800 euro istituito con l’articolo 1, comma 353, L. 232/2016 (bilancio 2017). Si tratta di un premio di 800 euro che dal 1° gennaio dell’anno in corso viene riconosciuto, per il 2017, alla nascita o all’adozione di minore, scollegato da qualsiasi requisito reddituale. Il premio sarà corrisposto dall’Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Nella circolare di ieri l’Istituto ha chiarito che il beneficio è concesso «per evento (gravidanza, parto o affidamento) e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato», mentre prima era stato detto che per ogni evento spettava un’unica una tantum anche in caso di parti gemellari o di adozione/affidamento in contemporanea di più bambini.