Per il nuovo redditometro arrivano le prime bocciature dei giudici tributari.

Sulla prova dei prelievi dai conti correnti il fisco non può pretendere lo stesso rigore applicabile negli accertamenti bancari dei titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.

Allo stesso modo l’ufficio non può negare, a priori, che al sostenimento delle spese del contribuente concorrano, anche in quota parte, gli altri membri del suo nucleo familiare.

È con queste motivazioni che la CTP di Sondrio con la sentenza n.70/15, ha accolto il ricorso del contribuente e annullato l’accertamento basato sul nuovo.


Diventerà obbligatorio, per gli uffici, aumentare la sanzione tributaria nei confronti del trasgressore che nei tre anni precedenti sia incorso in altra infrazione della stessa indole. A tal fine non si terrà conto, oltre che delle violazioni definite attraverso il ravvedimento operoso, la definizione agevolata e l’accertamento con adesione, neppure di quelle definite in sede di mediazione o di conciliazione giudiziale.

Per riconoscere la riduzione delle sanzioni nel caso in cui risultino di entità sproporzionata rispetto al tributo, non sarà più necessaria la ricorrenza di circostanze eccezionali.

Queste alcune modifiche al D.Lgs. n.472/97, recante i principi generali sulle sanzioni amministrative tributarie, previste dal D.Lgs. approvato in seconda lettura dal governo la settimana scorsa e ritrasmesso al parlamento per il passaggio finale previsto dalla legge delega.

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