Un doppio avvio. Da sabato 1° aprile prende il via l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi incassati tramite distributori automatici. Tuttavia proprio ieri è arrivato un rinvio in extremis al 2018 per i dispositivi privi di porta di comunicazione. È stata tuttavia prevista una fiscalizzazione graduale delle vending machine, strutturata in una soluzione transitoria da utilizzare entro e non oltre la fine del 2022 e in una soluzione a regime, che sarà successivamente disciplinata con apposito provvedimento direttoriale. L’obbligo riguarderà inizialmente i distributori automatici dotati di apposita porta di comunicazione, già attiva o attivabile mediante un aggiornamento software, in grado di trasferire digitalmente le informazioni a un dispositivo atto a inviare i dati alle Entrate.


I voucher? Creano problemi più da morti che da vivi. Non c’è una disciplina transitoria, infatti, che regolamenti i prossimi 9 mesi durante i quali sarà possibile sfruttare i buoni acquistati fino al 17 marzo. Il D.L. 25/2017, che ha abrogato il lavoro accessorio (articoli da 48 a 50, D.Lgs. 81/2015), si è limitato a prevedere la possibilità del loro «utilizzo» fino al 31 dicembre, ma non si è preoccupato di precisare con quali regole. Diverse le criticità conseguenti, a partire dal dubbio se sopravviva o meno la comunicazione preventiva assistita dalla sanzione da 400 a 2.400 euro. A evidenziarlo è la Fondazione studi consulenti del lavoro nel parere n. 2/2017. Il problema che pone la Fondazione è di carattere gestionale: con la disciplina abrogata, come vanno gestiti i voucher richiesti al 17 marzo nei rimanenti nove mesi del 2017? Una criticità non di poco conto, per la Fondazione, perché «ci si troverà di fronte alla necessità di gestire un rapporto di lavoro privo di una disciplina propria. Anzi, senza regola alcuna». Serve una norma di raccordo. Secondo l’Inps, che ieri ha dato notizia della novità con un messaggio su internet, dal 17 marzo «non è più consentito l’acquisto dei buoni» e fino «al 31 dicembre 2017 sarà possibile la “riscossione”» di quelli acquistati prima del 17 marzo. Sono indicazioni che contribuiscono a confondere le idee.


Con la circolare n. 61/2017 di ieri arrivano ulteriori chiarimenti dell’Inps sul nuovo bonus da 800 euro istituito con l’articolo 1, comma 353, L. 232/2016 (bilancio 2017). Si tratta di un premio di 800 euro che dal 1° gennaio dell’anno in corso viene riconosciuto, per il 2017, alla nascita o all’adozione di minore, scollegato da qualsiasi requisito reddituale. Il premio sarà corrisposto dall’Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Nella circolare di ieri l’Istituto ha chiarito che il beneficio è concesso «per evento (gravidanza, parto o affidamento) e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato», mentre prima era stato detto che per ogni evento spettava un’unica una tantum anche in caso di parti gemellari o di adozione/affidamento in contemporanea di più bambini.


Si sdoppia il voucher per il pagamento delle prestazioni lavorative «meramente occasionali»: il valore dei buoni, infatti (che potranno essere acquistati presso rivendite autorizzate, o in modalità telematica), sarà «fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori e professionisti», somma che salirà a «15 euro per gli imprenditori» senza dipendenti. E ciascun committente potrà avvalersi di attività accessorie «per un valore non superiore a 3.000 euro annui». È così che vengono riformati i voucher, secondo il Testo Unico adottato ieri pomeriggio dal comitato ristretto della commissione lavoro della camera.


Proroga della sanatoria delle cartelle di Equitalia (in scadenza il prossimo 31 marzo) fino al 21 aprile, e modifiche normative che consentano, in caso di rottamazione dei ruoli un rilascio accelerato del Durc (documento unico di regolarità contributiva). È questo l’impegno assunto dal governo nella persona del viceministro all’economia Luigi Casero, ieri dopo l’approvazione, all’unanimità, in Commissione finanze della camera della risoluzione. Le modifiche arriveranno sotto forma di emendamento e sarà inserito, ha specificato il governo, nel testo del decreto terremoto all’esame della Camera.


Rottamazione ruoli oggetto di rateazione: possibile anche uno stop and go. Il mancato pagamento della prima o unica rata impedisce infatti il perfezionamento della definizione ma se era in essere un precedente piano di dilazione sospeso al 31 dicembre 2016, il debitore può riprendere i pagamenti interrotti con decorrenza successiva al mese di luglio 2017. Nessuna possibilità di riprendere la rateazione in essere se il mancato perfezionamento dell’adesione deriva invece dall’insufficiente o mancato pagamento delle rate successive alla prima. Per i carichi oggetto di contenziosi in essere gli effetti prodotti dal perfezionamento della definizione agevolata prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi già emessi. Il contribuente può inoltre legittimamente chiedere al giudice tributario il rinvio della trattazione della controversia in attesa del perfezionamento della definizione. Sono questi, in estrema sintesi, i principali chiarimenti in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 di cui all’articolo 6, D.L. 193/2016 contenuti nella circolare n. 2/E diffusa ieri dall’Agenzia delle entrate.