Lavoro sommerso, sanzioni ridotte e proporzionate

Riduzione al minimo e maggiore proporzionalità delle sanzioni irrogabili rispetto al passato. È questo il risultato della revisione

Riduzione al minimo e maggiore proporzionalità delle sanzioni irrogabili rispetto al passato. È questo il risultato della revisione del sistema punitivo introdotto dal D.Lgs. 151/2015 in tema di semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese in vigore dallo scorso 24/9. L’articolo 22 del decreto, nel solco tracciato dalla Legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs act) che ha fissato la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita e la valorizzazione degli istituti di tipo premiale, ha diversamente calibrato alcune rilevanti sanzioni previste per il lavoro sommerso in funzione del diverso disvalore afferente la violazione commessa.

È per questa ragione che, a fronte di violazioni ritenute di minore pericolosità e in presenza della regolarizzazione della condotta illecita da parte del trasgressore la sanzione è stata graduata al ribasso. Viceversa, ove le violazioni sono state ritenute particolarmente insidiose, sulla sanzione è stata prevista la possibilità di applicare una maggiorazione.