Debutterà il 1° gennaio 2016 la nuova aliquota Iva del 5%, in aggiunta a quelle del 4%, del 10% e del 22%, e che riguarderà le prestazioni socio-sanitarie, assistenziale ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, in appalto o convenzione, a favore di determinate categorie deboli (anziani e inabili, minori, tossicodipendenti e altro).

Queste, poi, non potranno più optare per il regime di esenzione Iva per le prestazioni rese “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni”.

Se svolgeranno i servizi direttamente, invece, il regime Iva sarà quello di esenzione. Per le cooperative non sociali e non Onlus, infine, l’aumento dell’Iva sarà dal 4% al 22%, sia per le prestazioni svolte direttamente, sdia per quelle svolte in appalto.


La cicogna sospende il bonus assunzione. In caso di assenze per maternità, infatti, è consentita la sospensione del periodo di validità dell’esonero contributivo triennale (36 mesi dalla data di assunzione), con differimento del periodo temporale di fruizione.

Lo precisa l’Inps nella circolare n. 178/2015 di ieri spiegando, inoltre, che lo sgravio triennale spetta anche se nei sei mesi precedenti il lavoratore sia stato in forza al datore di lavoro ma con contratto diverso da quello dipendente a tempo indeterminato (co.co.co., co.co.pro., assunzione a termine, partita Iva, etc.).


Il Fisco non può inventare compensi e redditi inesistenti. Il contribuente può legittimamente prestare servizi professionali a parenti ed amici senza chiedere di essere pagato.

È questo, in sintesi, quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 21972/2015, depositata il 28 ottobre, che ha respinto il ricorso presentato dall’ufficio contro la sentenza della Ctr Campania, n. 92/29/2008, depositata il 7 maggio.