TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SULLA MANOVRA D'ESTATE.
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Svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (articolo 7). Si inserisce nel testo dell'articolo 106 del Tuir, il comma 3-bis, relativo alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/1992. In particolare, per talune categorie di crediti segnatamente individuati e concessi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 (dal 2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), le modifiche introdotte dispongono, l'aumento della misura percentuale della svalutazione fiscalmente deducibile e degli accantonamenti per rischi su crediti dallo 0,30% allo 0,50% e la riduzione, da diciotto a nove, del numero di periodi di imposta nei quali è possibile portare in deduzione l'importo delle svalutazioni che eccedono i limiti annuali di deduzione. Si chiarisce, poi, che i crediti per i quali è possibile fruire della svalutazione nella misura dello 0, 50% sono quelli non assistiti da garanzia o misure agevolative prestate dallo Stato, da enti pubblici da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato. L'eccedenza della svalutazione di periodo rispetto alla misura deducibile in ciascun esercizio, formatasi a decorrere dall'esercizio di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, è deducibile in quote costanti negli esercizi successivi fino al nono esercizio successivo a quello in cui si è formata. Chiarito, poi, pure, che per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento la disciplina introdotta con la norma in commento si applica ai crediti erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. All'Agenzia delle entrate, infine, i compiti di controllo mirati alla corretta applicazione delle nuove norme, prevedendo altresì, per i casi di violazione, l'applicazione di sanzioni nella misura massima.

Studi economici e sociali (articolo 11). Prevista un'integrazione dei sistemi informativi dei ministeri dell'Economia e del Lavoro, allo scopo di costituire un sistema unitario, quale base di riferimento essenziale per lo svolgimento di studi mirati alla elaborazione di politiche economiche e sociali. Il processo di integrazione assicurerà, in particolare, il conseguimento di dati macronumerici. Ma se dovessero entrare in ballo dati personali, le modalità di utilizzo integrato dei sistemi informativi, nella parte eventualmente concernente tali dati personali, saranno definite, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Surrogazione mutuo (articolo 2, comma 3). Prevista, a favore dei clienti, un'ipotesi di risarcimento per il caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione. In questo caso, la banca cedente è, comunque, tenuta a risarcire il cliente l'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. Anche in questo caso (come nell'ipotesi del tetto allo 0,5% del massimo scoperto) le disposizioni sono operative dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra estiva.

Tesoreria statale (articolo 18). Con appositi decreti (non regolamentari) di via XX Settembre sono fissati criteri, modi e tempi per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per le società non quotate a totale partecipazione statale, previa garanzia che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa. Sempre decreti dell'Economia potranno stabilire che tali società debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, fissando, pure, l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla giacenza affluente su tali conti correnti, per la parte, però, non proveniente dal bilancio dello Stato.

Visite fiscali (articolo 17, commi 23 e 24). Le pagano le Usl, che avranno per questo scopo un finanziamento ulteriore, considerato come gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Torna, poi, di 4 ore la reperibilità a casa del personale pubblico malato: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.


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