TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SULLA MANOVRA D'ESTATE.
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Premio di occupazione (articolo 1, commi da 1 a 4). In considerazione dell'eccezionale periodo di crisi e, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, si consente alle imprese di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. L'intervento costa 20 milioni di euro, nel 2009, e 150 milioni, nel 2010, da attingere al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. L'attuazione della disposizione sarà supervisionata (e attuata operativamente) dall'Economia e l'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto potrà avvenire sulla base di uno specifico accordo tra le parti sociali da stipularsi presso il ministero del Lavoro, che punta a incentivare e valorizzare il capitale umano nelle imprese. Ai lavoratori spetta, oltre al trattamento di cassa integrazione (80% dello stipendio), anche la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione, che è a carico dell'azienda.

Rateizzazione pagamenti (articolo 15, comma 6). In considerazione della crisi globale in atto e dei conseguenti riflessi negativi che le difficoltà finanziarie delle imprese hanno in relazione all'obbligo dell'esborso finanziario, in unica soluzione, legato all'adeguamento Iva alle risultanze degli studi di settore, la disposizione garantisce l'applicabilità delle regole dettate per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte anche alla maggiore imposta sul valore aggiunto derivante dall'adeguamento.

Ripresa versamenti Abruzzo (articolo 25, commi 2 e 3). Dovranno avvenire senza l'applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

Sanità (articolo 22). Si interviene sulla programmazione delle risorse per la spesa sanitaria. Slitta al 31 luglio 2009 (dal 31 ottobre 2008) il termine per la stipula della specifica intesa tra Stato e regioni (province autonome), cui è subordinato il finanziamento integrativo al Ssn a carico del bilancio dello Stato, previo raggiungimento dei programmati obiettivi di riorganizzazione delle strutture sanitarie e di contenimento dei costi del relativo settore. La stessa intesa dovrà, pure, confermare, per il 2010 e 2011, le anticipazioni a titolo di premialità in favore delle regioni adempienti. Da segnalare, anche, lo spostamento, sempre al 31 luglio 2009, del termine ultimo di stipula dell'intesa, pena l'intervento del Welfare e dell'Economia, per la fissazione di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, utili a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. La disposizione prevede, in caso di mancata intesa entro il termine sovra citato, comunque il mantenimento nella misura del 7% dello standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale rispetto al finanziamento ordinario e alle entrate regionali, al cui raggiungimento scatta obbligatoriamente la sottoscrizione dei piani di rientro. Si introducono, anche, nuovi adempimenti regionali: la trasmissione entro il 30 settembre 2009, e comunque con cadenza annuale, di un provvedimento ricognitivo delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, con indicazione della specifica fonte di finanziamento non a carico del Ssn e l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, previa fissazione di criteri con decreto del Welfare, sentite le regioni, da emanarsi entro il 31 ottobre prossimo. Da segnalare, infine, l'ististuzione, presso l'Economia, di un fondo di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, (alimentato da un contributo annuo fisso) a favore dell' Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Scambi informativi (articolo 15, comma 1). Per stanare eventuali imbroglioni, dal 1° gennaio 2010, tutte le pubbliche amministrazioni, a partire da quella Finanziaria, saranno tenute a fornire all'Inps tutti i dati sui titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali e rispettivi coniugi e familiari.

Sfratti sospesi (articolo 23, comma 1). Sfratti sospesi per altri 6 mesi: e cioè, fino al 31 dicembre 2009.

Società pubbliche (articolo 19). Anche loro sono soggette alle norme che impongono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Dovranno, poi, adeguare le politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Prevista, pure, che la delibera di autorizzazione all'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti. Inoltre, in luogo della riduzione dei componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni pubbliche, previste dalla Finanziaria per il 2008, si prevede che l'organo di amministrazione, previa delibera dell'assemblea dei soci, possa attribuire deleghe operative al presidente, nonché delegare proprie attribuzioni a un solo componente, determinando in concreto il contenuto delle deleghe e i relativi compensi.

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