TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SULLA MANOVRA D'ESTATE.
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"Mille" proroghe (articoli 23 e 24). Tra le principali, si segnala lo slittamento in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea. Bisognerà aspettare il 31 dicembre 2009, per consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico attualmente operativo tra il ministero delle Infrastrutture, le rappresentanze regionali e comunali e le associazioni di categoria interessate per addivenire a una rivisitazione concordata della normativa che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente. Proroga, poi, ma non oltre il 31 dicembre 2009, per la possibilità per i consulenti finanziari non iscritti all'albo (ancora da emanare) di continuare a esercitare l'attività di intermediazione. Avranno, invece, tempo fino al 31 dicembre 2010, le strutture alberghiere, con oltre 25 posti letto, per completare l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi. Proroghe ad hoc sono previste per l'Abruzzo. E bisognerà, ancora, aspettare altri 12 mesi, per l'entrata in vigore della class action, l'azione collettiva risarcitoria prevista dalla Finanziaria per il 2008. Si prevedono, inoltre, una serie di disposizioni e atti per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze Armate e di polizia alle missioni internazionali fino al 31 ottobre 2009, prevedendo una spesa complessiva di 510 milioni di euro.

Notifiche cartelle di pagamento (articolo 15, commi da 3 a 5). Viene ridotto da 11 mesi a 9 mesi il termine a disposizione degli Agenti della riscossione per le notifiche delle cartelle di pagamento, per non incorrere nel rischio del diniego del diritto al discarico in caso di inesigibilità. Ciò, al fine di realizzare un corretto equilibrio tra le esigenze operative degli stessi agenti della riscossione e quelle degli enti creditori. Specificato che le nuove norme si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

Pagamenti più veloci da parte dello Stato (articolo 9). Nell'ambito della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le pubbliche amministrazioni dovranno adottare, entro il 31 dicembre 2009, misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e dovranno pubblicare le disposizioni adottate sul proprio sito Internet. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti necessari sia in linea con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica. La violazione di questo obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora, poi, lo stanziamento di bilancio (per ragioni sopravvenute) non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare tutte le opportune iniziative (anche di tipo contabile) per evitare la formazione di debiti pregressi. Prevista una deroga per le aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, compresi i policlinici universitari, gli Irccs pubblici, anche trasformati in fondazioni. Via XX Settembre controllerà l'adempimento di questi obblighi e dovrà ricevere l'ammontare esatto dei crediti per somministrazioni, forniture e appalti maturati dai ministeri al 31 dicembre 2008, che saranno iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato 2009. Tali crediti saranno liquidati nei limiti delle risorse disponibili in sede di assestamento del bilancio.

Pignoramenti presso terzi (articolo 15, comma 2). In materia di adempimenti del sostituto di imposta in ipotesi di somme liquidate a seguito di pignoramento presso tersi, si specifica che la ritenuta, ove prevista, deve esser effettuata dal terzo esecutato. Al fine di semplificare l'adempimento del sostituto, si stabilisce, anche, che la ritenuta è effettuata nella percentuale del 20 per cento. Con successivo provvedimento del direttore delle Entrate dovranno essere stabilite le modalità con le quali il terzo esecutato deve assolvere gli adempimenti dichiarativi e deve comunicare al soggetto debitore (tipo, datore di lavoro, ente pensionistico, committente) le ritenute effettuate al fine di consentire a questi di effettuare il conguaglio. Si vuole così porre fine alla annosa disputa fra datori di lavoro e istituti bancari, debitori dei primi, in ordine alla corretta individuazione del soggetto tenuto a effettuare gli adempimenti del sostituto di imposta (erogante o terzo esecutato) nonché della misura in cui tale prelievo deve essere operato. Ma c'è anche una finalità di cassa. La novità, infatti, ha effetti positivi sul gettito in quanto evita che, in considerazione della attuale incertezza applicativa, i redditi erogati non siano assoggettati a ritenuta da parte del sostituto ed eventualmente a imposta da parte del percettore.

Plusvalore aureo bancario (articolo 14). La norma assoggetta a imposizione sostitutiva le componenti iscritte in bilancio originate dalle valutazioni al cambio di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi detenute nell'ambito dell'impresa, con esclusione ovviamente di quelle detenute per conto terzi. Quanto alle modalità di tassazione, si prevede espressamente che le predette plusvalenze sono assoggettate, separatamente dall'imponibile complessivo, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento. Si chiarisce, poi, che le novità illustrate trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto. Per tale periodo di imposta, il versamento dell'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, a titolo di acconto, deve essere effettuato entro il termine di scadenza del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta in corso alla entrata in vigore del provvedimento in esame. In alternativa il contribuente può scegliere di versare entro la predetta data il 50% dell'imposta e la restante quota in due rate di pari importo entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo all'anno di imposta 2009. Specificato, anche, che tale imposta sostitutiva, da imputare a conto economico dell'esercizio e il cui pagamento vale ai fini del riconoscimento fiscale dei plusvalori tassati, non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.


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