TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SULLA MANOVRA D'ESTATE.
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Contrasto all'arbitraggio fiscale internazionale (articolo 13). Si vuole evitare indebiti arbitraggi fiscali, subordinando l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento a operazioni infragruppo, a una verifica di effettività sostanziale. Tra le novità in arrivo, si afferma, in particolare, ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva, l'effettivo radicamento economico del soggetto estero nel territorio di insediamento, mediante attività che abbiano sbocco nel mercato di riferimento. Nel caso di attività bancarie, finanziarie e assicurative, si prevede che il collegamento con il mercato di insediamento ricorra qualora oltre la metà delle fonti oppure degli impieghi o dei ricavi della società controllata estera derivino da operazioni effettuate nel predetto mercato. Si esclude, poi, la possibilità di disapplicare la disciplina CFC, qualora i proventi della società o ente estero controllato, per oltre il 50%, derivino da una o più delle seguenti fonti: gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, oppure cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica prestazioni di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Copertura finanziaria (articolo 16). La norma detta disposizioni volte a garantire la copertura finanziaria relativa alle minori entrate e maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto. Si specifica, inoltre, che le (eventuali) maggiori entrate derivanti dal decreto e non utilizzate a copertura degli oneri connessi allo stesso, siano, comunque, destinate a incrementare la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica (legge 307/2004) e all'attuazione delle manovre di bilancio per il 2010 e per gli anni successivi.

Corte dei conti (articolo 17, commi 30 e 31). Si allarga il controllo dei giudici contabili, pure, sugli atti e contratti per incarichi di consulenza a soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche. Viene, poi, previsto, in materia di coordinamento della finanza pubblica, che il presidente della Corte possa disporre che le sezioni unite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza.

Derivati (articolo 17, comma 32). Si autorizzano, in attesa dell'emanazione del regolamento del ministero dell'Economia diretto all'individuazione della tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che regioni, province autonome, enti locali possono concludere, le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia a ristrutturare le operazioni derivate in essere, qualora sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari. Si prevede che tale ristrutturazione debba essere finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie e debba svolgersi con il supporto del beneficio previsto nell'ambito del piano di rientro di cui legge 311/2004, previa autorizzazione e sotto la vigilanza di via XX Settembre.

Detassazione utili reinvestiti in macchinari (articolo 5). Per sostenere, in questo periodo di forte crisi, l'export dei prodotti italiani all'estero, stabilita l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del direttore delle Entrate del 16 novembre 2007), fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. La norma in esame prevede che l'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010, ossia che l'agevolazione venga fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle due annualità interessate (2009 e 2010), senza che essa incida sul calcolo e versamento degli acconti. Per quanto riguarda, poi, le attività industriali soggette a rischi di incidenti sul lavoro, si subordina la concessione degli incentivi al comprovato adempimento degli obblighi previsti sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. A fini antielusivi, si prevede che l'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Enac (articolo 17, commi 33 e 34). Previsto che l'Enac possa destinare a spese per investimenti e ricerca finalizzate anche alla sicurezza la quota dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti dello Stato, previa individuazione degli interventi dal ministero delle Infrastrutture e trasporti.

Energia meno cara (articolo 3). Per famiglie e imprese. Previsto, infatti, che, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, il ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotti, con decreto, misure che vincolino, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto - che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale - a offrire in vendita al punto di scambio virtuale, un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità di settore. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale è fissato, con decreto dello Sviluppo economico, con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo, anche, un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente. Chiarito, poi, che l'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente il gas naturale, è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas. Spetterà all'Autorità per l'energia elettrica e il gas consentire un'efficiente gestione dei volumi del gas ceduto, adeguando, tra l'altro, la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali, e introducendo, pure, nelle tariffe di trasporto del gas naturale, misure di regressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto.

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