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Lo scudo fiscale si prepara al debutto. Ma a meno di 24 ore dall'apertura ufficiale dell'operazione alcuni aspetti restano ancora da chiarire. Un caso riguarda la possibilità di utilizzare la normativa agevolata nell'ipotesi, frequente, di attività detenute all'estero tramite persone interposte o intestazioni fiduciarie. Per le vecchie norme sullo scudo il fisco era arrivata a concludere in senso positivo. Nella circolare n. 85/2001 si prevedeva la possibilità di rimpatriare anche le attività «intestate a società fiduciarie» o «possedute dal contribuente tramite interposta persona». Questa conclusione dovrebbe essere confermata anche con riferimento all'attuale disciplina dello scudo.
Tuttavia, alcune perplessità operative restano legate all'ipotesi di "interposta persona". Nel caso di mandato fiduciario è pacifico che la detenzione delle attività finanziarie avvenga da parte del fiduciante, per cui se quest'ultimo ha violato la normativa sul monitoraggio la possibilità di accedere allo scudo è certa. Nel caso di interposta persona, invece, secondo la dottrina sarebbe necessario distinguere tra interposizione reale e interposizione fittizia, per cui soltanto in quest'ultimo caso si potrebbe parlare di "interposta persona". In realtà il punto in passato non è mai stato affrontato secondo questa logica dall'amministrazione che ha preferito, viceversa, fornire esempi e non delineare regole generali. In tal senso:
1. nella circolare 99/2001, dopo aver chiarito che la nozione di "interposta persona" doveva essere analizzata non in modo generalizzato ma avendo riguardo alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto, si arrivava a indicare quale soggetto interposto una società localizzata in un paese a fiscalità privilegiata e non soggetta a obblighi di tenuta delle scritture contabili;
2. nella stessa circolare veniva fornito quale esempio di "interposta persona" il caso del trust revocabile;
3. nella circolare 9/2002 si evidenziava ulteriormente che la società estera è un soggetto interposto quando lo "schermo societario appare meramente formale".
Il punto ovviamente è delicato perché:
1. se il soggetto è interposto, allora è possibile fruire dello scudo fiscale con riferimento al contenuto dello schermo. In sostanza valgono le regole di una detenzione fiduciaria: se la persona fisica italiana possiede le quote della società B tramite il soggetto interposto A sarà possibile "scudare" direttamente le quote di B;
2. se viceversa il soggetto non è considerato interposto allora si dovrà procedere a utilizzare lo scudo fiscale con riferimento al contenitore e cioè, nel caso precedente, la società A.
La conseguenza sarà che nel caso 1 gli effetti fiscali dello scudo (a esempio il riconoscimento del costo fiscale delle attività rimpatriate) si avrà sulle quote di B; nel caso 2 invece a essere affrancate saranno le quote di A.
È chiaro che, nel caso 2, a seguito della liquidazione di A il risultato che si ottiene è omogeneo al caso 1. Tuttavia, a esempio, qualora il soggetto A fosse residente in un paradiso fiscale e fosse applicabile la disciplina Cfc, vi potrebbe essere una notevole differenza in quanto la plusvalenza da liquidazione in capo ad A verrebbe attratta a tassazione in Italia. Inoltre il soggetto A, ai fini dell'accertamento, per il passato non avrebbe alcuna copertura da scudo fiscale.
Diventa quindi indispensabile che nella circolare di prossima emanazione vengano delineate meglio le diverse situazioni sia fornendo un'elencazione più ampia delle casistiche sia procedendo a definire le diverse variabili da considerare per capire se un soggetto è da definirsi o meno "interposto" quando non rientra nei casi previsti nell'elenco.
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