Il Durc non
può essere sostituito, nella sua funzione
probante, dall'autocertificazione. Lo
afferma il Consiglio di Stato nella
sentenza n. 4035 del 25 agosto, in cui
ha affrontato il caso di un'impresa
aggiudicataria di una gara pubblica alla
quale era stata revocata l'aggiudicazione,
perché aveva prodotto copia dei modelli F24
di pagamento dei contributi previdenziali e
dei bollettini di versamento postale.
La questione derivava dalla decisione del
Tar Lombardia, che ha ritenuto infondato il
ricorso mosso dalla ditta avverso l'atto con
cui il Comune le aveva revocato
l'aggiudicazione. La revoca era conseguente
al fatto che, in sede di verifica dei
documenti a seguito della comunicazione di
esser risultata aggiudicataria della gara,
quale attestazione della sua regolarità
contributiva si era limitata a produrre
copia dei modelli F24 di pagamento dei
contributi previdenziali e i bollettini di
versamento postale.
La sentenza impugnata ha rilevato
sostanzialmente che il bando di gara
richiedeva alle imprese l'impegno a
presentare all'amministrazione comunale, se
aggiudicatarie, la certificazione relativa
alla regolarità contributiva entro 15 giorni
dalla richiesta. Non solo: l'articolo 2,
comma 1 del Dl 210/02 (convertito dalla
legge 266/02) impone, per contrastare il
lavoro sommerso, all'impresa aggiudicataria
di «presentare alla stazione appaltante la
certificazione relativa alla regolarità
contributiva a pena di revoca
dell'affidamento». Perciò la regolarità
contributiva dell'impresa andava certificata
con il Durc formato da Inps, Inail e Casse
edili e questo documento non poteva essere
sostituito dall'autocertificazione o dalla
presentazione dei soli F24 e dei bollettini
utilizzati per pagare i contributi
previdenziali. La produzione di questi
documenti non consente alla stazione
appaltante di controllare se davvero siano
stati assolti tutti gli oneri contributivi e
per tutti i dipendenti.
Il Consiglio di Stato sottolinea che i
motivi di appello sono infondati. Infatti,
va razionalmente negato che
nell'acquisizione alla documentazione di
gara dell'atto ufficiale comprovante i
requisiti soggettivi del partecipante in
ordine alla regolarità contributiva, il Durc
(richiesto in base al bando di gara) possa
essere surrogato dall'autocertificazione
dell'interessato o dalla presentazione dei
modelli F24.
Funzione del Durc è attestare la regolarità
negli adempimenti dei contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi
rispetto a Inps, Inail e Cassa edile
riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli
appalti privati in edilizia soggetti a
titolo edilizio espresso. Con l'uso
obbligatorio di questo documento si
contrasta l'evasione contributiva
previdenziale, perché si pone a base della
possibilità di contrarre un appalto pubblico
la dimostrazione ufficiale della regolarità
contributiva.
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