PRESTAZIONI ALBERGHIERE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L'IVA SU TALI SERVIZI E' DETRAIBILE.

L'Agenzia delle Entrate illustra alcune novità contenute nel Dl n. 112/2008 (articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater) in materia di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande sia sul fronte IVA che per le imposte sul reddito.
IVA. Dal 1° settembre l'Iva su tali servizi è detraibile se inerente ad operazioni che ne consentano l'esercizio del diritto; diviene quindi necessario farsi rilasciare obbligatoriamente la fattura per queste prestazioni. Particolare attenzione dovrà essere posta al contenuto della fattura stessa in quanto dovrà risultare sempre intestata anche al committente del servizio, pur quando a fruirne è un soggetto diverso (ad esempio, il dipendente in trasferta o quando il cliente anticipa le spese per il professionista). Questo non vale per i costi per vitto e alloggio se qualificati come spese di rappresentanza: continuano ad essere indetraibili (articolo 19-bis1, comma 1, lettera h, del Dpr 633/1972).
IMPOSTE SUL REDDITO. A decorrere dal periodo d'imposta 2009 il limite deducibile per tali spese è stato fissato al 75% anche nei casi in cui esse si configurino come spese di rappresentanza. Per il libero professionista la deducibilità è riconosciuta nella misura del 75% e, comunque, per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nell'anno (1% nel caso delle spese di rappresentanza,
Le nuove disposizioni non si applicano alle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura (interamente deducibili), e - questo vale anche per le imprese - a quelle per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi (deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro, limite elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero).