La comunicazione è essenziale prima della «chiamata»

Il datore che ricorre al contratto di lavoro a chiamata ha l’obbligo di comunicare preventivamente la durata della

Il datore che ricorre al contratto di lavoro a chiamata ha l’obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015) e di non superare le 400 giornate di utilizzo nel triennio. I canali di comunicazione delle prestazioni sono stati definiti dal D.M. del 27 marzo 2013 e illustrati dalla circolare del Lavoro n. 27/2013. Le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando il modello «Uni-Intermittente», da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici e indicando i dati identificativi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data di inizio e di fine della chiamata, comunque all’interno di un periodo massimo di 30 giorni. La mancata effettuazione della comunicazione preventiva della chiamata comporta una sanzione da 400 a 2.400 euro.